CATEGORIE CATASTALI

Lo scopo principe del Catasto resta quello di attribuire agli immobili (case e terreni) un valore imponibile fiscale, sul quale sia possibile, attraverso diversi meccanismi, decidere in che misura sono dovuti i vari tributi ( Irpef, Ici, Iva, Registro, Successioni, Donazioni, Invim , etc.
Ai fini fiscali, per poter attribuire la rendita catastale, in base all'uso cui sono destinati, gli immobili ( case e terreni ) vengono suddivisi in 5 gruppi:

GRUPPO A

A/1

Abitazione di tipo signorile

A/2

Abitazione di tipo civile

A/3

Abitazione di tipo economico

A/4

Abitazione di tipo popolare

A/5

Abitazione di tipo ultrapopolare

A/6

Abitazione di tipo rurale

A/7

Abitazioni in villini

A/8

Abitazioni in ville

A/9

Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

A/10

Uffici e studi privati

A/11

Abitazioni o alloggi tipici del luogo (trulli, rifugi di montagna, baite, etc.)

GRUPPO B

B/1

Collegi e convitti, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme

B/2

Case di cura ed ospedali

B/3

Prigioni e riformatori

B/4

Uffici pubblici

B/5

Scuole e laboratori scientifici

B/6

Biblioteche e pinacoteche, gallerie, musei, accademie

B/7

Cappelle ed oratori non destinate all'esercizio pubblico del culto

B/8

Magazzini sotterranei per depositi di derrate

GRUPPO C

C/1

Negozi e botteghe

C/2

Magazzini e locali di deposito

C/3

Laboratori e locali di deposito

C/4

Fabbricati per arti e mestieri

C/5

Stabilimenti balneari e di acque curative

C/6

Stalle, scuderie. rimesse e autorimesse

C/7

Tettoie chiuse o aperte

GRUPPO D

D/1

Opifici

D/2

Alberghi e pensioni

D/3

Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili

D/4

Case di cura ed ospedali

D/5

Istituti di credito, cambio ed assicurazione

D/6

Fabbricati e locali per esercizi sportivi

D/7

Fabbricati e industriali

D/8

Fabbricati annessi a speciali esigenze commerciali

D/9

Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio

GRUPPO E

E/1

Stazioni per servizi di trasporto, marittimi ed aerei

E/2

Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio

E/3

Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche

E/4

Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche

E/5

Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze

E/6

Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale

E/7

Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti

E/8

Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia

E/9

Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E


Consistenze dei fabbricati

GRUPPO A : numero vani
GRUPPO B : metri cubi
GRUPPO C : metri quadrati

 

Sono esenti dall'imposta :

a ) gli immobili di proprietà dello Stato, delle Province, dei Comuni se non soggetti attivi, delle Comunità montane, dei Consorzi tra detti Enti, delle A.S.L. , delle istituzioni sanitarie pubbliche, delle C.C.I.A.A., anche se destinati a compiti non istituzionali;
b ) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c ) i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29/09/73, N. 601;
d ) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e

19 della Costituzione e loro pertinenze;
e ) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14,15 e 16 del Trattato Lateranense;
f ) i fabbricati appartenenti a Stati esteri già esentati ai fini ILOR;
g ) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali, di cui alla L.5/2/92,n.104;
h ) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina di cui all'art. 15 della L. 27/12/77, n. 984;
i ) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. 917/1986 (cosiddetti enti non commerciali), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché alle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero, a scopi missionari, alla catechesi; la presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente commerciale non utilizzatore.

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